martedì 21 luglio 2026

Lo spiego una volta per tutte, perché mi sono ampiamente rotto i coglioni di leggere commenti idioti, razzisti, violenti e fascisti contro gli immigrati (e contro qualsiasi fascia più debole della popolazione).

Lo spiego una volta per tutte, perché mi sono ampiamente rotto i coglioni di leggere commenti idioti, razzisti, violenti e fascisti contro gli immigrati (e contro qualsiasi fascia più debole della popolazione).


Esistono leggi molto severe che puniscono chi commenta online con troppa leggerezza. Ed è bene che quella massa di cialtroni ignoranti ITALIANI che sempre più spesso si permette di fare il tifo per la violenza contro gli immigrati e per la "giustizia fai da te", capisca che in galera ci andranno LORO, non gli immigrati, se continuano a diffondere odio online.


───── ❝ COSA DICE LA LEGGE ❞ ─────


In Italia, commenti online che istigano o promuovono l’odio razziale (o etnico/nazionale) possono integrare un reato specifico previsto dall’art. 604-bis del Codice Penale.


Questo articolo punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa. È la norma principale che disciplina l’hate speech di questo tipo (introdotta/aggiornata con il d.lgs. 21/2018).


«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:


a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;


b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.»


Relativamente ai commenti online, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è chiara e costante:


La pubblicazione di post o commenti su forum o social network con contenuto discriminatorio o di odio razziale/etico integra il reato (soprattutto lett. a), perché c’è elevato pericolo di diffusione a un numero indeterminato di persone tramite algoritmi e condivisioni. La libertà di espressione o di critica non include queste condotte.


Anche i “like” o la condivisione/ripost di contenuti razzisti/negazionisti in gruppi o community virtuali possono integrare propaganda o partecipazione a gruppi vietati (comma 2 dell’art. 604-bis).


La norma si applica sia a espressioni dirette di superiorità/odio sia a quelle che normalizzano o giustificano violenza/discriminazione su base razziale/etnica/nazionale.


Il reato è procedibile d’ufficio (non serve querela della vittima): può partire da segnalazione di utenti, associazioni, o rilevamento diretto da parte di Polizia Postale e delle Comunicazioni o Digos.


Infatti, è quello che da mesi il sottoscritto e Allerta Media stanno facendo, con OTTIMI RISULTATI (che purtroppo non possiamo pubblicare per la legge sulla privacy, e per esplicita richiesta dei legali).


Commenti che plaudono alla violenza contro gli immigrati, rischiano di integrare soprattutto la fattispecie più grave della lettera b) (reclusione da 6 mesi a 4 anni).


Applaudire o giustificare un atto di violenza fisica contro una persona perché “immigrato” (cioè per motivi legati alla sua origine etnica/nazionale) può configurarsi come atto di provocazione alla violenza o istigazione per motivi razziali/etnici/nazionali.


Anche se il commento cerca di “giustificare” il fatto con il comportamento della vittima (ad esempio un ubriaco in mezzo alla strada), se enfatizza o generalizza sull’origine dell’aggredito e approva la violenza su base xenofoba/razziale, ricade nella norma.


La giurisprudenza ha considerato rilevanti espressioni online che inneggiano, giustificano o normalizzano violenza/discriminazione contro stranieri/immigrati o gruppi protetti (es. post con insulti razziali, foto/commenti denigratori, etc.).


Non serve che il commento dica esplicitamente “andate a picchiare gli immigrati”: basta che, nel contesto pubblico/online, abbia l’effetto di propagandare odio e provocare o normalizzare violenza per quei motivi ("ha fatto bene"). La Cassazione esclude che la libertà di pensiero copra queste condotte quando c’è pericolo concreto di diffusione.


───── ❝ E ORA SO CAZZI VOSTRI ❞ ─────

https://x.com/GianniMagini/status/2076597739635286142?s=20

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