domenica 22 dicembre 2024

Sentenza Salvini: l’abuso c’era, ma non è più reato

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Sentenza Salvini: l’abuso c’era, ma non è più reato


(Di Antonio Esposito – ilfattoquotidiano.it) – Come è noto, il 20 agosto 2019 la Procura di Agrigento dispose il sequestro della nave Open Arms, facendo sbarcare circa 150 migranti, costretti a vivere per 20 giorni sotto il sole, ammassati sulla tolda dell’imbarcazione, con soli due bagni alla turca, in condizioni disumane perché un ordine del ministro dell’Interno Matteo Salvini ne aveva vietato lo sbarco.
In seguito all’autorizzazione del Senato, l’allora ministro di Polizia è stato portato a giudizio del Tribunale per rispondere dei reati di sequestro plurimo di persona e di omissione continuata di atti di ufficio.


Il Tribunale di Palermo l’altroieri ha assolto l’imputato perché “il fatto non sussiste”, riscuotendo il plauso di quelle forze politiche e dell’esecutivo che da tempo attaccano la magistratura, rea di emettere “sentenze politiche”. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato, a proposito dei giudici di Palermo, di “magistrati coraggiosi”. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, è possibile già fare qualche considerazione.
Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale non ha fatto propria la tesi di Salvini di aver agito “per difendere i confini nazionali” e di avere, quindi, “fatto il suo dovere di ministro”. Ove il Tribunale avesse accolto tale impostazione, avrebbe assolto l’imputato perché “il fatto non costituisce reato”, in quanto persona non punibile per la sussistenza della scriminante prevista dall’art. 51 del Codice penale: “esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”. Il Tribunale l’ha, invece, assolto con ampia formula e ciò suscita qualche perplessità.


È vero che la contestazione del delitto di sequestro di persona può essere discutibile alla stregua della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “l’elemento oggettivo di tale reato consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio”. Ma non è meno vero che la condotta di Salvini integrasse in pieno la fattispecie del reato di abuso di atti di ufficio, avendo l’allora ministro dell’Interno esercitato i suoi poteri non solo in contrasto con l’art. 10 della Costituzione che tutela il diritto di asilo, ma anche in violazione dei diritti fondamentali: in particolare del “principio di non respingimento” e delle convenzioni internazionali, tra le quali quella Onu sui diritti del mare, che prevede l’obbligo di salvare chiunque sia in difficoltà e di sbarcarlo in un porto sicuro.


Del resto, l’esercizio arbitrario e illegale dei poteri di ministro è conclamato dalle seguenti inoppugnabili circostanze: a) ordinanza del Tar Lazio che il 14 agosto 2019 sospendeva – per violazione delle norme di diritto internazionale in materia di soccorso – l’efficacia del decreto di divieto di ingresso nelle acque italiane per la nave Open Arms, che da tredici giorni chiedeva di poter sbarcare; b) inottemperanza a tale provvedimento del giudice, poiché veniva impedita – con la presenza di forze dell’ordine sulla banchina del porto di Lampedusa (e quindi manu militari) – l’esecuzione dell’ordine del giudice amministrativo; c) provvedimento di sequestro della nave emesso il 20 agosto dal procuratore di Agrigento che, consentendo lo sbarco, impediva la prosecuzione dell’abuso in atto; d) provvedimento del Tar Lazio del 21 agosto che, attesa l’inottemperanza alla precedente ordinanza, disponeva lo sbarco dei naufraghi (che, nel frattempo, era in corso per l’avvenuto sequestro della nave da parte della Procura).


Ne consegue, che ove il Tribunale di Palermo dovesse ritenere legittimo il comportamento del ministro che ha impedito lo sbarco, ne scaturirebbe illegittimità dei provvedimenti del Tar e della Procura di Agrigento che consentivano lo sbarco, il che sarebbe francamente inaccettabile.
Non vi è, quindi, alcun dubbio circa la violazione di norme e l’inosservanza di decisioni dei giudici da parte del ministro, con conseguente danno per coloro che si trovavano a bordo della nave Open Arms.
Una decisione più corretta e più conforme a giustizia sarebbe stata, allora, quella di derubricare il delitto di sequestro di persona in quello di abuso di atti di ufficio – che avrebbe assorbito il reato di omissione di un atto doveroso dell’ufficio – e assolvere l’imputato perché “il fatto non è più preveduto dalla legge come reato” a seguito della abrogatio criminis per la “riforma” Nordio.

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