Crediamo ferventemente nella libertà di ognuno di seguire le proprie convinzioni politiche, purchè non danneggino le libertà altrui, e quindi nell’informare che abbiamo presentato e postato nel forum del Movimento 5 Stelle, la Proposta di Legge che segue, non vogliamo assolutamente fare propaganda politica per il Movimento o ritenerci affiliati, e ognuno è libero di trarre le conclusioni che crede e votare chi vuole, ma è pur vero che il Movimento 5 Stelle è l’unica formazione che si presenterà alle prossime elezioni, che ha concesso al dibattito pubblico la possibilità di tracciare una scaletta di interventi su cosa si dovrebbe fare tra le prime cose una volta al parlamento.
E tra le cose più importanti sembra essere votata proprio la questione cannabis, visto che la richiesta di una legge per la legalizzazione è il secondo tema più votato in assoluto e che la Proposta di Legge sulla Regolamentazione della Coltivazione Domestica di Cannabis (che la nostra Associazione ha elaborato con il contributo di avvocati e giuristi) risulta la più votata della settimana a testimonianza di come la legge fini-giovanardi risulti ormai ulteriormente intollerabile.
Consideriamo questa Proposta di Legge una “bozza” aperta al confronto con i nostri soci, con le altre componenti del fronte antiproibizionista (con le quali avremo un incontro a breve) e a disposizione di tutte le forze politiche che vorranno farla propria.
Per chi volesse dare il proprio contributo affinché almeno una delle componenti politiche che entreranno in parlamento, sappia farsi carico di un malessere socialmente diffuso e condiviso:
Una proposta di legge per la regolamentazione della coltivazione domestica di cannabis:
Direttivo ASCIA
Proposta di legge sulla regolamentazione della coltivazione domestica di cannabis e sull’uso personale.
Modifiche al D.P.R. 309/90 ( testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
La proposta che segue vuole superare il clima di repressione in atto contro i consumatori in proprio e regolamentare la coltivazione, la detenzione e l’uso di cannabis nel rispetto delle norme che sono illustrate nei successivi articoli.
Tenuto conto che:
- la cannabis ha una bassa tossicità e una possibilità di insorgenza di dipendenza inferiore anche a sostanze legalmente vendute come alcool e tabacco;
- la classificazione in Tabella I del D.P.R. 309/90, così come modificato dalla Legge 49/06, non è accettabile considerando che la pericolosità individuale e sociale è molto bassa in relazione alle pericolosità accertate per le altre sostanze che figurano nella stessa tabella;
- l’attuale normativa in materia di stupefacenti non riesce ad arginare il traffico illecito delle sostanze proibite, favorendo anzi di controparte alla criminalità organizzata ingenti profitti derivati dal monopolio incautamente concessole e che quindi la regolamentazione della coltivazione domestica ad uso personale toglierebbe alla suddetta criminalità ingenti e illegali porzioni di questi profitti;
- l’attuale normativa in materia di stupefacenti favorendo di fatto il mercato illegale, entra in contrasto con gli accordi internazionali siglati in sede UE dove si auspica una riduzione del traffico illecito di sostanze;
- l’equiparazione tra sostanze devastanti (come l’eroina, la cocaina e le sostanze sintetiche) con la cannabis, ha di fatto incrementato il consumo delle prime avendo relegato l’acquisizione delle seconde nello stesso mercato illegale e altamente pericoloso, dove oltre alla vendita di cannabis vengono proposte agli acquirenti anche le altre sostanze, effettuando una temibile commistione dei mercati;
- le sanzioni amministrative per uso personale possono ritenersi alquanto gravose quando prevedono limitazioni alla libertà personale;
- in virtù delle pene previste dall’attuale normativa (art.73 D.P.R 309/90 comma 1, da 6 a 20 anni di carcere anche per modesta coltivazione, oppure comma 5, da 1 a 6 per episodi di lieve entità) e in virtù della concessione a beneficio del reo confesso di scontare una minor pena, molti cittadini ammettono di aver commesso un reato al quale sono estranei;
- un terzo dei detenuti ospitati nelle carceri italiane sono in prigione per reati minori in relazione alle sostanze stupefacenti e che dall’entrata in vigore della Legge 49/06 è di fatto raddoppiato il numero dei detenuti per questo genere di reati;
- come conseguenza di quanto suddetto, tutto l’apparato giudiziario ne risente venendo ingolfato da processi spesso inutili ai danni di una criminalità inesistente e travagliato da decisioni spesso discordanti sull’applicazione alla lettera della legge;
- la formulazione con la quale è stata concepita la normativa attuale entra di fatto in collisione con gli aspetti che denotano la coltivazione domestica, in relazione agli articoli della costituzione che salvaguardano l’inviolabilità della libertà individuale, l’uguaglianza di trattamento, il diritto alla salute e a quello di culto;
- le Forze dell’Ordine, in virtù di un ingiustificato allarme, vengono distolte da un reale controllo del territorio a vantaggio della vera criminalità e a discapito della sicurezza pubblica;
- tutti questi elementi generano un costo esorbitante per lo Stato, mentre dalla regolamentazione si potrebbero avere cospicui introiti tassando la coltivazione e un notevole risparmio abbattendo i costi di un’inutile persecuzione;
- non esistono allarmi di rilievo sulla criminalità e sugli incidenti stradali, né alterazioni significative nei Paesi della UE dove la coltivazione domestica è lecita o regolamentata o semplicemente tollerata;
- che non può sussistere crimine senza che ci sia danno e quindi, questa pratica, non essendo dannosa per la collettività, non dovrebbe essere perseguita in un Paese di Diritto;
Viene presentata la seguente Proposta di Legge:1 – Descrizione sintetica della proposta di legge:
- La cannabis viene esclusa dalla tabella I delle sostanze stupefacenti, rimanendo indicata esclusivamente in tabella II. Rimangono in tabella I i preparati cannabinoidi sintetici o semisintetici, se non previsti in tabella II.
- Viene regolamentata la coltivazione e detenzione per uso personale di cannabis, e la condivisione con terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, per i maggiori di 18 anni. Per ogni persona è consentita la coltivazione di n. 4 piante contenenti principio attivo (THC), e la detenzione rispettivamente di 40g di cannabis (marijuana) o 20g di resina di cannabis (hashish) mentre non sussistono limiti alla coltivazione domestica (mq. 1,5 a persona), per la detenzione di piante non contenenti principio attivo o la cui percentuale di THC non superi lo 0,5%;
- E’ vietato qualsiasi tipo di vendita e commercio delle piante coltivate ad uso personale.
- Vengono abrogati gli art.75 e 75/bis del DPR 309/90, eliminando il concetto di sanzione amministrativa per uso personale e rendendo lecito, nell’ambito privato, il consumo di cannabis o suoi derivati.
- La coltivazione di canapa è autorizzata ad esclusivo uso personale ed è subordinata al pagamento di una tassa di concessione governativa, il cui importo non dovrà essere eccessivamente basso per non favorire il facile approccio e diffusione della coltivazione, né eccessivamente alto per non favorire il mercato illegale.
- E’ consentita la costituzione di associazioni convenzionalmente denominate Cannabis Social Clubs (CSC) di coltivatori/consumatori che devono essere registrate presso l’Ufficio del Registro e che si occupino in maniera collettiva della coltivazione e della distribuzione tra i soci.
- Nel caso di controlli stradali, il narcotest deve essere effettuato solo dopo evidenti stati di alterazione psico-fisica e a seguito dell’incapacità di rispondere a test psico-attitudinali da parte del soggetto e deve effettuarsi con strumenti in grado di verificare che l’effetto sia in atto al momento del fermo.
2 – Proposta di Legge
Art. 1
Il punto 6) comma 1, lettera a, relativamente alla Tabella I, dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente: “I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico”
Il punto 6) comma 1, lettera a, relativamente alla Tabella I, dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente: “I tetraidrocannabinoli e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico”
Art. 2
Dopo l’art.73 del D.P.R. 309/90 è aggiunto il seguente articolo 73 bis:
1) La coltivazione, detenzione, possesso, trasporto di canapa, per solo ed esclusivo uso personale, contenente THC in misura superiore al massimo consentito dalle norme comunitarie per uso agricolo industriale, è configurata come sostanza a blanda azione stupefacente.
E’ consentita, ai maggiori di anni 18, la coltivazione nei limiti di 4 piante contenenti principio attivo, mentre non vi è limite per la coltivazione di piante che abbiano un principio attivo inferiore allo 0,5% purché coltivate in non oltre 1,5 mq. per persona.
E’ inoltre ammesso il possesso, per scopo esclusivamente personale, di non oltre 40 g. di inflorescenze essiccate di cannabis (marijuana) o 20 g. di resina di cannabis (hashish) e, se superate queste quantità, nella tolleranza di 5 grammi di THC.
Il superamento di questi limiti è soggetto a sanzione amministrativa.
E’ consentito il consumo condiviso da più soggetti.
La vendita, o il commercio a fini di lucro, non è ammessa.
Dopo l’art.73 del D.P.R. 309/90 è aggiunto il seguente articolo 73 bis:
1) La coltivazione, detenzione, possesso, trasporto di canapa, per solo ed esclusivo uso personale, contenente THC in misura superiore al massimo consentito dalle norme comunitarie per uso agricolo industriale, è configurata come sostanza a blanda azione stupefacente.
E’ consentita, ai maggiori di anni 18, la coltivazione nei limiti di 4 piante contenenti principio attivo, mentre non vi è limite per la coltivazione di piante che abbiano un principio attivo inferiore allo 0,5% purché coltivate in non oltre 1,5 mq. per persona.
E’ inoltre ammesso il possesso, per scopo esclusivamente personale, di non oltre 40 g. di inflorescenze essiccate di cannabis (marijuana) o 20 g. di resina di cannabis (hashish) e, se superate queste quantità, nella tolleranza di 5 grammi di THC.
Il superamento di questi limiti è soggetto a sanzione amministrativa.
E’ consentito il consumo condiviso da più soggetti.
La vendita, o il commercio a fini di lucro, non è ammessa.
Art. 3
L’art.75 e l’art.75/bis del D.P.R. 309/90 sono abrogati.
L’art.75 e l’art.75/bis del D.P.R. 309/90 sono abrogati.
Art. 4
All’art.17 del D.P.R. 309/90, dopo il punto 7) è aggiunta la seguente frase:
8: La concessione dell’autorizzazione relativa alla coltivazione di cannabis, nei limiti dell’art.73 bis, è soggetta esclusivamente a tassa di concessione governativa.
La detenzione di cannabis nei limiti dell’art-73 bis non è soggetta ad alcuna autorizzazione specifica.
All’art.17 del D.P.R. 309/90, dopo il punto 7) è aggiunta la seguente frase:
8: La concessione dell’autorizzazione relativa alla coltivazione di cannabis, nei limiti dell’art.73 bis, è soggetta esclusivamente a tassa di concessione governativa.
La detenzione di cannabis nei limiti dell’art-73 bis non è soggetta ad alcuna autorizzazione specifica.
Art. 5
All’art.17 del D.P.R. 309/90, dopo il punto 8 è aggiunta la seguente frase:
9) Possono formarsi associazioni autorizzate di coltivatori di cannabis (Cannabis Social Clubs), che hanno come fine l’esclusivo consumo personale dei soci. La domanda di costituzione di un CSC deve essere presentata presso l’Ufficio del Registro e deve contenere almeno 3 soci iniziali. I limiti di coltivazione e della tassa di concessione governativa sono regolate come al punto 8 per ognuno dei soci registrati.
I CSC non possono svolgere attività di lucro e non possono avere oltre i 500 soci.
Art. 6
All’art.187, comma 1, del codice della strada, Decreto Legislativo n. 285/92 è aggiunta la seguente frase: L’alterazione psico-fisica deve essere determinata in maniera assoluta e certa, come esistente nel momento dell’infrazione, non valgono in questo contesto analisi biologiche che possono semplicemente determinare un uso pregresso da parte del soggetto.
All’art.17 del D.P.R. 309/90, dopo il punto 8 è aggiunta la seguente frase:
9) Possono formarsi associazioni autorizzate di coltivatori di cannabis (Cannabis Social Clubs), che hanno come fine l’esclusivo consumo personale dei soci. La domanda di costituzione di un CSC deve essere presentata presso l’Ufficio del Registro e deve contenere almeno 3 soci iniziali. I limiti di coltivazione e della tassa di concessione governativa sono regolate come al punto 8 per ognuno dei soci registrati.
I CSC non possono svolgere attività di lucro e non possono avere oltre i 500 soci.
Art. 6
All’art.187, comma 1, del codice della strada, Decreto Legislativo n. 285/92 è aggiunta la seguente frase: L’alterazione psico-fisica deve essere determinata in maniera assoluta e certa, come esistente nel momento dell’infrazione, non valgono in questo contesto analisi biologiche che possono semplicemente determinare un uso pregresso da parte del soggetto.
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